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21dicembre2020

Cani al ristorante, nei parchi, in spiaggia: come comportarsi?

NEI LOCALI PUBBLICI

I cani e gli altri animali da compagnia possono entrare nei ristoranti, nei bar, nei negozi e in generale nei locali pubblici? Vediamo cosa dice la legge. A livello nazionale, il Regolamento di Polizia veterinaria prevede che i cani possono essere portati nelle vie o negli altri luoghi aperti al pubblico solo se sono tenuti al guinzaglio o se hanno la museruola. Quando sono condotti sui mezzi di trasporto pubblici o entrano nei locali pubblici, devono avere sia il guinzaglio che la museruola.

In ogni caso i cani non devono entrare a contatto con gli alimenti: resta, dunque, il divieto di introdurli nei locali dove si preparano, trattano e conservano i cibi, a partire dalle cucine. A questo proposito, all’interno o all’esterno degli esercizi di vendita al dettaglio di alimenti, possono essere predisposti appositi locali o spazi in cui accogliere gli animali.

 

E se il gestore dice no?

Bisogna tenere presente che il gestore di un esercizio pubblico può sempre decidere di non consentire l’accesso degli animali, in forza del suo diritto di stabilire le regole di accesso a una proprietà privata, seppure aperta al pubblico. Tuttavia, è sempre opportuno informarsi sull’esistenza di specifici regolamenti locali in materia, attraverso i quali i Comuni possono imporre che i gestori di esercizi commerciali, che vogliano esercitare il succitato diritto di vietare ai clienti di introdurre animali, richiedano un’autorizzazione che “avalli” tale divieto. In questo caso c’è anche l’obbligo di esporre all’ingresso, in posizione ben visibile, un cartello con specifico avviso che gli animali non sono ammessi.

 

NEI PARCHI PUBBLICI

Si può vietare l’accesso ai cani nei parchi pubblici, anche se muniti di guinzaglio o museruola? In generale, i Comuni possono stabilire regole in merito all’accesso degli animali nei parchi o giardini pubblici, ne sono un esempio i cosiddetti “Regolamenti del verde” che in genere ogni città possiede. Ma a livello nazionale, l’accesso ai cani nei luoghi pubblici e aperti al pubblico è attualmente disciplinato dal Regolamento di Polizia Veterinaria, che prevede “l’obbligo di idonea museruola per i cani non condotti al guinzaglio quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico”.

Con leggi regionali o i regolamenti comunali si possono stabilire ulteriori norme, specifiche sulle modalità di accesso e permanenza con il cane nelle zone a verde pubblico. Utilizzando questa facoltà, molti Comuni hanno adottato provvedimenti restrittivi, in genere motivandoli con la necessità di evitare che la presenza dei cani possa creare problemi di natura igienico-sanitaria, a causa, in particolare, delle deiezioni  degli stessi, quando non raccolte, oppure allo scopo di tutelare la sicurezza e l’incolumità dei cittadini, che frequentano abitualmente tali luoghi, per via di possibili aggressioni.

 

Cosa dicono le sentenze

Alcune sentenze amministrative, negli ultimi anni, hanno riguardato casi di ordinanze comunali emanate dai sindaci per disporre il divieto di introdurre cani nei parchi cittadini. Il Tribunale amministrativo regionale (Tar) del Lazio, per esempio, nel 2016, ha annullato l’ordinanza di un comune che aveva stabilito il divieto assoluto e indiscriminato di accesso dei cani in tutte le aree verdi. L’ordinanza è stata dichiarata nulla sulla base del fatto che il provvedimento del divieto assoluto è sproporzionato rispetto agli altri interessi tutelati ed eccessivamente limitativo della libertà di circolazione delle persone. Nelle motivazioni si rimarcava il fatto che il problema delle deiezioni non raccolte, così come quello dei cani talvolta lasciati incustoditi, possono essere risolti aumentando i controlli dell’Autorità preposta. Inoltre, i provvedimenti del sindaco possono avere solo un’efficacia temporale limitata, legata alla necessità di affrontare una situazione straordinaria di emergenza. La medesima posizione è stata assunta un anno dopo dal Tar Toscana, che ha osservato che la sola presenza di “escrementi canini in ambito urbano” non può corrispondere all’esistenza effettiva di un’emergenza sanitaria o di igiene pubblica. Altri esempi simili si possono trovare nella giurisprudenza amministrativa di Lombardia, Veneto, Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna. Questo orientamento giurisprudenziale, che caratterizza l’ambito amministrativo, ha iniziato a trovare applicazione anche nei processi civili. Di recente, infatti, il Giudice di Pace di Lodi ha ritenuto illegittima una sanzione elevata per aver introdotto un cane nel parco pubblico della città.

Quindi, in conclusione, sì all’obbligo di custodire i cani (con guinzaglio ed eventualmente museruola) e rimuovere le deiezioni nelle aree pubbliche; no al divieto assoluto di introdurre cani nelle aree destinate a verde pubblico.

 

Cosa fare per essere in regola

Attualmente, per essere in regola con la normativa nazionale vigente, quando si esce di casa con il cane, è necessario che questo sia legato a un guinzaglio di lunghezza non superiore a 1,50 metri. Inoltre, bisogna portare con sé una museruola, da applicare in caso di rischio per l’incolumità delle persone o di altri animali. Attenzione, comunque, alle norme comunali, perché ad esempio possono contenere il divieto di introdurre cani in aree particolari, come quelle attrezzate per il gioco dei bambini. In questi casi, poiché si tratta di divieti circoscritti, segnalati con appositi cartelli, la misura non può essere ritenuta troppo limitativa, quindi non è considerata illegittima e deve essere rispettata.

 

IN SPIAGGIA

Attualmente nessuna legge nazionale regolamenta l’accesso degli animali alle spiagge libere e alle acque demaniali. Pertanto, in assenza di espliciti divieti regionali, comunali o delle autorità marittime, valgono le regole generali che prevedono l’obbligo di guinzaglio e/o museruola. Ma è importante informarsi sull’esistenza di provvedimenti locali. Nel 2018, ad esempio, la Regione Emilia Romagna ha emanato un’Ordinanza con cui ha previsto che i Comuni, nelle zone di spiaggia libera, possono individuare le aree dove è consentito l’accesso dei cani sulla battigia e nello specchio d’acqua antistante, purché i cani siano in regola con tutte le prescrizioni di legge e purché non siano pericolosi né arrechino disturbo alla quiete pubblica. Come nel caso dei parchi pubblici, gli eventuali divieti devono essere proporzionati e ben motivati e circostanziati, nonché chiaramente comunicati all’utenza, per essere considerati legittimi. Sono sempre esclusi dalle limitazioni di accesso o cani di salvataggio impegnati per i servizi di salvamento e i cani guida per non vedenti.

La giustizia amministrativa si è espressa anche a proposito dell’accesso dei cani alle spiagge, precisando che l’esistenza di aree attrezzate dove si possono portare non dà facoltà di condurre i cani su tutto l’arenile, per questioni igieniche. Il titolare della concessione su una spiaggia può vietare l’accesso agli animali nel proprio stabilimento balneare.